Dicastero per i Testi Legislativi
Il suo compito principale è quello di aggiornare i testi dei due Codici, quello latino e quello orientale, ovvero il nucleo della legislazione universale della Chiesa. Svolge questa funzione interpretando i testi dubbi e, ove opportuno, proponendo al Papa modifiche o aggiunte ai canoni
Come afferma un principio giuridico, la legge segue la vita. Il Dicastero per i Testi Legislativi, in particolare, promuove e diffonde all’interno della Chiesa la conoscenza e l’accettazione del diritto canonico della Chiesa latina e di quello delle Chiese orientali, e offre assistenza per la sua corretta applicazione. Il Prefetto è l’Arcivescovo Filippo Iannone; il Segretario è l’Arcivescovo Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru.
Competenze
Il Dicastero per i Testi Legislativi svolge le sue funzioni principalmente al servizio del Papa, sommo legislatore. Come richiamato nella Costituzione Apostolica “Praedicate Evangelium “, è compito di questo Dicastero formulare l’interpretazione autentica delle leggi della Chiesa, specificamente approvata dal Pontefice, dopo aver consultato, per le questioni di maggiore importanza, le istituzioni curiali e gli uffici della Curia Romana competenti in materia.
Il Dicastero, studiando la legislazione vigente della Chiesa latina e delle Chiese orientali, e in risposta alle richieste che riceve in merito alla prassi ecclesiale, esamina l’eventuale presenza di lacune legislative e presenta al Papa proposte adeguate per colmarle. Questo organo è in contatto con le diverse autorità ecclesiastiche, in particolare con i Dicasteri della Curia Romana e le Conferenze Episcopali, al fine di individuare la necessità di eventuali modifiche alle norme o di ricevere suggerimenti. Particolare attenzione è dedicata anche alla corretta prassi canonica, affinché il diritto canonico sia correttamente compreso e applicato.
Note storiche
Il Dicastero per i Testi Legislativi nacque nel contesto della codificazione canonica del 1917. In quell’anno, con il Motu Proprio Cum iuris canonici , Benedetto XV istituì la Pontificia Commissione per l’autentica interpretazione del Codice di Diritto Canonico.
«Seguendo l’esempio dei nostri predecessori, che affidarono l’interpretazione dei decreti del Concilio di Trento a un’assemblea speciale di cardinali padri —si legge in questo documento—, istituiamo un Concilio, o Commissione, che avrà il diritto esclusivo di pronunciarsi sull’interpretazione autentica dei canoni del Codice».
- 1963: Giovanni XXIII istituì la Pontificia Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico, al fine di preparare, alla luce dei decreti del Concilio Vaticano II, la riforma del Codice promulgato da Benedetto XV.
- 1967: Paolo VI istituisce la Pontificia Commissione per l’Interpretazione dei Decreti del Concilio Vaticano II.
- 1984: Giovanni Paolo II, con il Motu Proprio Recognito Iuris Canonici Codice del 2 gennaio, istituì la Pontificia Commissione per l’autentica interpretazione del Codice di Diritto Canonico.
- 1988: Con la Costituzione Apostolica Pastor Bonus del 28 giugno, la Commissione si trasformò in Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, con competenze più ampie e articolate.
- 2022: Con la Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium , promulgata il 5 giugno (che ha abrogato il Pastor Bonus ), il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi diventa il Dicastero per i Testi Legislativi .
Legge, misericordia e carità
Le competenze richieste a chi lavora in questo Dicastero sono legate al campo giuridico. È necessario un titolo accademico in Diritto Canonico, nonché una certa conoscenza delle lingue moderne, oltre al latino, per poter gestire le richieste di consulenza provenienti da diversi paesi. Generalmente, i funzionari che entrano a far parte del Dicastero hanno già una notevole esperienza in questo ambito della vita ecclesiale, avendo svolto ministeri nelle loro diocesi o istituti (se religiosi) che presuppongono la conoscenza del Diritto Canonico.
Oltre alle competenze tecniche, è necessaria anche una prospettiva specifica. Promuovere la conoscenza del Diritto Canonico significa, soprattutto, comprendere che esso si differenzia dagli altri ordinamenti giuridici: si fonda, infatti, sul diritto naturale e sul diritto divino, che rappresentano in ultima analisi i parametri di giustizia che l’autorità ecclesiastica deve rispettare.
Pertanto, il diritto canonico concede alle autorità tutti gli strumenti necessari per adattare il rigore e le esigenze della legge alla giustizia nel caso specifico. E, soprattutto, il diritto canonico è animato da una costante esortazione: non dimenticare le esigenze della carità e della misericordia nell’applicazione della legge . Come sottolinea san Tommaso d’Aquino:
“La misericordia senza giustizia è madre della dissoluzione; la giustizia senza misericordia è crudeltà.”
(Traduzione realizzata mantenendo la fedeltà al testo originale pubblicato su Vatican News )
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