La storia inizia con Carlos, uno spagnolo di 41 anni originario di Alicante che lavora per un’azienda informatica in Svizzera e che decide di diventare padre single. Dopo aver valutato la possibilità durante la pandemia di Covid-19 e averne discusso con la famiglia e il datore di lavoro, ha avviato un percorso di maternità surrogata in Messico.
La procedura è stata eseguita lì utilizzando il suo materiale genetico e un ovulo di una donatrice. La donna che ha portato avanti la gravidanza, quindi, non ha contribuito con alcun materiale genetico all’embrione. Il bambino è nato in Messico il 24 aprile 2024.

Mesi in Messico in attesa di una soluzione
Dopo la nascita, è iniziato un complesso iter amministrativo e legale. Carlos è rimasto in Messico con il figlio in attesa della sentenza che lo avrebbe riconosciuto come unico genitore. Questa è la procedura standard in Messico per gli accordi di maternità surrogata avviati da una singola persona.
La sentenza arrivò tre mesi dopo la nascita, a luglio. Bisognava attendere altri dieci giorni lavorativi perché diventasse definitiva. Tuttavia, a soli due giorni dalla scadenza di tale termine, iniziò uno sciopero giudiziario che durò circa tre mesi.
Di conseguenza, padre e figlio dovettero rimanere in Messico molto più a lungo del previsto. Carlos continuò a lavorare da remoto per la sua azienda svizzera, adattandosi al fuso orario, mentre il ragazzo si ritrovò senza passaporto e impossibilitato a lasciare il paese.
Il padre descrive quel periodo come una situazione di enorme incertezza: suo figlio non aveva i documenti che gli permettessero di viaggiare, non aveva un’assicurazione sanitaria ed entrambi erano lontani dalle loro famiglie.
Di fronte a queste difficoltà, Carlos si è rivolto al consolato spagnolo, ma, secondo la sua testimonianza, non vi ha trovato alcuna soluzione. Racconta addirittura che un funzionario del consolato gli avrebbe detto che c’erano istruzioni per interrompere questo tipo di procedure, in linea con la posizione del governo spagnolo sulla maternità surrogata, una pratica illegale in Spagna.
Infine, il 10 gennaio 2025, oltre otto mesi dopo la sua nascita, il bambino ha ottenuto un passaporto provvisorio valido per un anno, che gli ha permesso di lasciare il Messico con il padre.
Il problema della paternità all’arrivo in Spagna
Lasciare il Messico, tuttavia, non ha posto fine alle difficoltà legali. L’avvocata di Carlos, Ana Miramontes, spiega che quando un bambino nato tramite maternità surrogata deve essere registrato in Spagna e la persona che avvia la procedura è un padre single, molti uffici di stato civile spagnoli applicano il principio secondo cui la madre è la donna che ha partorito, indipendentemente dal fatto che esista o meno un legame genetico tra loro.
È proprio quello che è successo in questo caso. Al momento della registrazione in Spagna, il bambino è stato registrato con il cognome di Carlos e con quello della donna messicana che lo aveva portato in grembo. In questo modo, la madre surrogata è risultata legalmente legata al bambino, sebbene l’accordo di maternità surrogata fosse stato concepito in modo che Carlos fosse l’unico genitore e lei non avesse alcun legame biologico con il bambino.
Per far fronte alle conseguenze di questa situazione, Carlos ha intentato una causa chiedendo che alla madre surrogata venissero revocati i diritti genitoriali. Il suo obiettivo era quello di poter esercitare, senza interferenze, le decisioni che spettano a chi ha la responsabilità di prendersi cura di un minore. L’esistenza formale di due genitori potrebbe infatti influenzare, ad esempio, le decisioni relative all’istruzione del bambino, a determinate cure mediche o ad altri aspetti importanti della sua vita.
Secondo Miramontes, la privazione dei diritti genitoriali della madre surrogata è uno dei metodi utilizzati in queste situazioni per adeguare alla legislazione spagnola una realtà familiare originatasi tramite maternità surrogata in un altro Paese.

Una condanna dalle conseguenze inaspettate
La risoluzione del procedimento è avvenuta nell’aprile del 2026. Il giudice non ha accolto la richiesta di revoca definitiva della potestà genitoriale alla donna, ritenendo che per adottare un provvedimento di tale natura sia necessario che vi sia una grave e ripetuta violazione dei doveri genitoriali e che, inoltre, la decisione sia nell’interesse del minore.
Anziché privarla della patria potestà, il tribunale ha deciso di sospenderne temporaneamente l’esercizio e di concederla esclusivamente a Carlos. Al padre è stata inoltre affidata la custodia del minore, che gli consente di prendere autonomamente le decisioni riguardanti il bambino.
La sentenza non ha inoltre stabilito un calendario di visite tra la madre surrogata e il bambino. Tuttavia, il riconoscimento legale della donna come madre ha avuto una conseguenza inattesa per il padre: se è legalmente la madre del bambino, deve anche assumersi determinati obblighi finanziari nei suoi confronti.
Il tribunale ha stabilito che la donna deve versare un assegno di mantenimento di 150 euro al mese. Tale importo è stato determinato considerando che il suo reddito non è risultato superiore al salario minimo. L’assegno di mantenimento è destinato a coprire le spese di base per il sostentamento del minore, tra cui vitto, alloggio, istruzione e vestiario.
Ma i loro obblighi non finiscono qui. La sentenza stabilisce anche che devono coprire il 50% di eventuali spese straordinarie che il bambino potrebbe sostenere e che non sono coperte dalla previdenza sociale. Queste includono spese relative a malattie prolungate, interventi chirurgici, ortopedia, cure oculistiche, ortodonzia, supporto psicologico, logopedia e riabilitazione.
Carlos ritiene che il provvedimento non abbia senso, viste le circostanze in cui è nato suo figlio, e ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di chiedere alla donna il pagamento di questa pensione.
La questione dei cognomi rimane aperta
Il padre non è riuscito a ottenere dal tribunale un’altra sua richiesta: che il bambino venisse registrato in Spagna con entrambi i suoi cognomi. La situazione giuridica del minore presenta quindi una nuova peculiarità. Carlos lavora in Svizzera e il bambino attualmente possiede un passaporto svizzero. Questo documento include entrambi i cognomi del padre, proprio come aveva previsto fin dall’inizio. Tuttavia, la documentazione spagnola riporta ancora il cognome della donna che lo ha portato in grembo come secondo cognome del bambino. Carlos si interroga sulla possibilità che suo figlio possa ritrovarsi con documenti di paesi diversi recanti cognomi diversi e intende continuare a chiedere che anche la Spagna riconosca entrambi i suoi cognomi.
La vicenda è ulteriormente complicata da una circostanza successiva. Dopo la prima esperienza, Carlos si è nuovamente rivolto alla maternità surrogata in Messico per avere un secondo figlio. Per questa seconda procedura, è stato utilizzato un ovulo della stessa donatrice della prima, sebbene la gravidanza sia stata portata avanti da una donna diversa. Secondo il padre, i due fratelli condividono quindi la stessa origine genetica, pur essendo nati da madri diverse. Questa volta, M. è riuscita a lasciare il Messico con un passaporto messicano che riportava entrambi i cognomi di Carlos.
Il padre prevede, tuttavia, che quando dovrà regolarizzare la situazione anagrafica del suo secondo figlio in Spagna, si troverà di fronte allo stesso problema. Se si applicasse nuovamente il criterio di attribuzione della maternità alla donna che ha partorito, ciascun fratello o sorella potrebbe ritrovarsi con un secondo cognome diverso in Spagna, corrispondente in ogni caso alla donna che lo ha portato in grembo.
Il procedimento giudiziario di Alicante mette in luce una delle situazioni che possono verificarsi quando un processo di maternità surrogata effettuato in un altro Paese deve successivamente essere integrato nell’ordinamento giuridico spagnolo. In questo caso, la donna che ha portato in grembo il bambino, senza apportare materiale genetico e nell’ambito di un processo finalizzato all’accertamento della paternità, è stata legalmente riconosciuta come madre in Spagna.

Valutazione bioetica
Questo caso mette in luce alcune delle profonde contraddizioni etiche e giuridiche che circondano la maternità surrogata . L’obbligo imposto alla madre surrogata di versare gli alimenti può sembrare paradossale, ma rivela un problema preesistente: il tentativo di separare, attraverso un accordo, la gestazione, la maternità e la genitorialità.
Da una prospettiva bioetica, la gestazione non può essere considerata un mero servizio biologico. Sebbene la donna non apporti materiale genetico, durante la gravidanza si instaura un rapporto madre-figlio che non può essere ridotto alla funzione di portare in grembo un bambino per conto di altri. La maternità surrogata introduce deliberatamente una rottura di questo legame, prevedendo fin dall’inizio il trasferimento del bambino dopo la nascita.
Il caso illustra anche una chiara frammentazione della maternità: una donna fornisce l’ovulo, un’altra porta in grembo il bambino e una terza persona si assume le responsabilità genitoriali. Questa separazione solleva interrogativi sull’identità e le origini del bambino, e il suo superiore interesse deve prevalere sui desideri degli adulti.
Il desiderio di diventare genitore, per quanto legittimo e comprensibile, non crea un diritto sul bambino né giustifica alcuna procedura per realizzarlo. Un bambino possiede una dignità intrinseca e non può diventare oggetto di un accordo riproduttivo, così come una donna non dovrebbe essere ridotta alla sua capacità di procreare.
Una volta nato, il bambino deve ricevere tutta la necessaria tutela legale, indipendentemente dalle circostanze del suo concepimento. Tuttavia, proteggere il bambino non implica considerare eticamente accettabile la pratica che ha portato alla sua nascita.
Le difficoltà emerse in questo caso – paternità, diritti genitoriali, cognomi e obblighi finanziari – dimostrano che la questione della maternità surrogata non è solo legale. Esiste una questione antropologica e bioetica preliminare: la dignità della donna e del bambino non può essere subordinata a contratti, desideri o progetti riproduttivi di terzi.
Progettare un processo come quello in questione, che esclude deliberatamente la madre dal nucleo familiare, sembra privilegiare i desideri riproduttivi del padre rispetto al superiore interesse del minore. Inoltre, farlo in violazione delle leggi del paese in cui il bambino deve essere registrato, e ripetutamente, non giova nemmeno al minore, come dimostrano le difficoltà che si accumulano nel corso del procedimento, sia ora che in futuro.
Come accade in molti accordi di maternità surrogata, in futuro il bambino potrebbe richiedere di conoscere l’identità dei genitori biologici, dei donatori di gameti e delle madri surrogate.
In questo caso, oltre al padre committente, conoscere l’identità della madre genetica (donatrice dei due ovociti utilizzati) e quella delle due madri gestazionali può risultare problematico per il bambino che ne fa richiesta.
Infine, dobbiamo aggiungere la difficoltà bioetica legata alla strumentalizzazione della donna incinta, che, spesso in situazioni di grande precarietà, accede ai processi di maternità surrogata in cambio di un compenso finanziario, assumendosi rischi per la propria salute durante la gravidanza e il parto, e dovendo affrontare altre difficoltà, come quelle relative alla gestazione di un bambino con disabilità, in cui può essere costretta ad abortire come previsto da molti contratti, o quelle in cui i genitori committenti rinunciano al desiderio di genitorialità, aggravando la situazione di vulnerabilità sia della madre che del bambino in grembo.
La paternità e la maternità, frutto del dono complementare di uomo e donna, si realizzano naturalmente nell’ambiente familiare, un seno in cui la trasmissione della vita, la sua accoglienza, l’educazione e l’accompagnamento educativo rispondono ai bisogni più profondi di ogni essere umano.
Quando il benessere del bambino cessa di essere la priorità, perché prevalgono i desideri genitoriali dei figli, il più debole sarà quello che ne soffrirà maggiormente le conseguenze.
Giulio Tudela. Cristina Castello. Osservatorio di Bioetica. Università Cattolica di Valencia
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