Prelature personali assimilate ad associazioni pubbliche clericali di diritto pontificio
Nuovo Motu Proprio di Francesco che modifica i canoni relativi alle Prelature, quindi le facoltà del prelato e le attività dei laici. L'unica esistente, al momento, è quella dell'Opus Dei, già riformata con il Motu Proprio del luglio 2022 "Ad charisma tuendum"
Con un nuovo Motu Proprio diviso in tre articoli, Papa Francesco modifica i canoni relativi alle Prelature personali che vengono da ora assimilate alle associazioni pubbliche clericali di diritto pontificio. Un ulteriore adeguamento alla costituzione apostolica Praedicate evangelium che ha trasferito la competenza sulle Prelature personali al Dicastero per il Clero, dal quale dipendono anche le associazioni pubbliche clericali con facoltà di incardinare chierici. Al momento l’unica Prelatura personale esistente è quella dell’Opus Dei, eretta 40 anni fa con la Costituzione apostolica di Giovanni Paolo II Ut sit, modificata in alcuni assetti da Francesco con il Motu proprio Ad charisma tuendum promulgato il 14 luglio 2022 allo scopo di “tutelare il carisma” e “promuovere l’azione evangelizzatrice che i suoi membri compiono nel mondo”.
E proprio a partire dal canone 265 e dall’articolo 6 di Ad charisma tuendum, Papa Francesco nel documento pubblicato oggi 8 agosto, memoria di San Domenico, dispone che al canone 295 comma 1, relativo agli statuti e al prelato, si aggiunga che la Prelatura personale è “assimilata alle associazioni pubbliche clericali di diritto pontificio con facoltà di incardinare chierici” e che i suoi statuti possono essere “approvati o emanati dalla Sede Apostolica”. Si ribadisce inoltre che il prelato agisce “in quanto Moderatore, dotato delle facoltà di Ordinario”.
Lo stesso canone finora era così formulato al comma 1: “La prelatura personale è retta da statuti emanati dalla Sede Apostolica e ad essa viene preposto un prelato come Ordinario proprio, il quale ha il diritto di erigere un seminario nazionale o internazionale, nonché di incardinare gli alunni e di promuoverli agli ordini con il titolo del servizio della Prelatura”.
Nel comma 2, relativo alle responsabilità del prelato circa la formazione e il sostentamento dei chierici incardinati della Prelatura, si specifica che egli agisce in quanto Moderatore, dotato delle facoltà di Ordinario”, risultando il medesimo canone così formulato: ”Il Prelato deve provvedere sia alla formazione spirituale di coloro che ha promosso con il predetto titolo, sia al loro decoroso sostentamento”.
Ancora, con il nuovo Motu Proprio, viene modificato il canone 296, relativo alla partecipazione dei laici alle attività apostoliche della Prelatura personale, con l’aggiunta del riferimento al canone 107.
Il canone 296 recita: “I laici possono dedicarsi alle opere apostoliche di una Prelatura personale mediante convenzioni stipulate con la prelatura stessa; il modo di tale organica cooperazione e i principali doveri e diritti con essa connessi siano determinati con precisione negli statuti”.
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