Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” recante modifiche alla normativa penale e all’ordinamento giudiziario
dello Stato della Città del Vaticano
Le esigenze emerse nel corso degli ultimi anni nel settore dell’amministrazione della giustizia richiedono ulteriori adeguamenti della normativa penale e dell’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano.
Riguardo al primo ambito, si impone la semplificazione dei meccanismi volti all’accertamento dei presupposti legittimanti la deflazione del carico giudiziario e dibattimentale.
Riguardo al secondo ambito, tenuto conto del moltiplicarsi delle questioni che richiedono una definizione sollecita e giusta in ambito processuale, della loro complessità e del crescente carico di lavoro che ne deriva per gli organi giudiziari, pare opportuno introdurre alcune modifiche volte a garantire che sia mantenuta e se possibile migliorata la funzionalità del sistema.
In ragione di tali esigenze, con la presente Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” dispongo quanto segue:
ART. 1
Alla Legge 10 gennaio 1983, n. LII:
– All’art. 8, al comma 1, le parole «sei mesi» sono sostituite con le parole «tre anni».
ART. 2
Alla Legge 14 dicembre 1994, n. CCXXVII:
– All’art. 1, al comma 1, dopo le parole «giudice unico» sono aggiunte le parole «o il tribunale» e la parola «decreto» è sostituita con la parola «sentenza».
– All’art. 2, al comma 1, le parole «giudice unico» sono sostituite con la parola «giudice»; all’inizio del comma 2, le parole «Con decreto può» sono sostituite dalla parola «Può».
– All’art. 3, è cancellato l’inciso « , con decreto del giudice unico, ».
– All’art. 4, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Entro dieci giorni dalla notifica, il provvedimento può essere impugnato dal destinatario e dal promotore di giustizia, dinnanzi al tribunale se emesso dal giudice unico, e dinnanzi alla corte d’appello se emesso dal tribunale»; al comma 2, in fine, le parole «con il decreto» sono sostituite dalle parole «ai sensi dell’articolo 3».
– All’art. 5, all’inizio del comma 1, la parola «decreto» è sostituita con la parola «provvedimento»; al comma 2, le parole «decreto del giudice unico» sono sostituite con la parola «provvedimento».
ART. 3
Dopo l’art. 357 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«Art. 357 bis. – Quando ritiene che ricorrano le condizioni per la concessione del perdono giudiziale ai sensi dell’art. 26 del codice penale, o che il fatto, nei casi previsti dall’art. 1 della l. 14 dicembre 1984, n. CCXXVII, possa essere ritenuto di lieve entità in ragione delle modalità della condotta, della personalità dell’imputato, del danno cagionato alla persona offesa o del pericolo causato, nonché per le eventuali condotte riparatorie poste in essere dall’imputato, il promotore di giustizia, se non si oppongono l’imputato o la persona offesa, può presentare al tribunale richiesta di sentenza di non luogo a procedere.
Se ritiene di poter decidere allo stato degli atti, il tribunale pronuncia sentenza inappellabile di non luogo a procedere enunciandone la causa nel dispositivo e adottando, se del caso, ogni ulteriore provvedimento di legge, anche ai sensi dell’art. 26 del codice penale.
Il tribunale, sentite le parti, pronuncia altresì sentenza inappellabile di proscioglimento se l’azione penale non doveva essere iniziata, non deve essere proseguita o se il reato è estinto, quando per l’accertamento delle suddette condizioni non è necessario procedere al dibattimento.».
ART. 4
Alla Legge 16 marzo 2020, n. CCCLI:
– All’art. 1, l’unico comma è sostituito dal seguente:
«Il potere giudiziario nello Stato della Città del Vaticano è esercitato, a nome del Sommo Pontefice, per le funzioni giudicanti dal tribunale, dalla corte di appello e dalla corte di cassazione; per le funzioni inquirenti e requirenti, dall’ufficio del promotore di giustizia.».
– All’art. 2, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. I magistrati sono nominati dal Sommo Pontefice e nell’esercizio delle loro funzioni sono soggetti soltanto alla legge.
2. I magistrati esercitano i loro poteri con imparzialità, sulla base e nei limiti delle competenze stabilite dalla legge.».
– All’art. 6, è abrogato il comma 2.
– All’art. 6, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il tribunale giudica in collegio di tre magistrati, designati dal presidente del tribunale tenendo conto delle loro competenze professionali, della natura del procedimento e della data di cessazione dei giudici in relazione alla prevedibile durata del processo. Nel rispetto del principio di immutabilità del giudice e per assicurare la ragionevole durata del processo, il presidente può nominare un componente supplente, il quale partecipa ai lavori del collegio e può giudicare nei casi di impedimento o di cessazione dalle funzioni di un magistrato.».
– All’art. 8, sono abrogati i commi 1 e 5.
– All’art. 10, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma 2 bis:
«2 bis. Nel rispetto del principio di immutabilità del giudice e per assicurare la ragionevole durata del processo, il Sommo Pontefice, nel corso dell’anno giudiziario in cui il presidente è tenuto a rassegnare le dimissioni, può nominare un presidente aggiunto, il quale coadiuva il presidente nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 7, ha funzioni vicarie, presiede i collegi nei giudizi di prevedibile durata ultrannuale e subentra nella carica al momento della cessazione del presidente.».
– All’art. 11, al comma 1, sono cancellate le parole «anche in ragione dell’eventuale regime di tempo pieno.».
– All’art. 12, è abrogato il comma 3.
– All’art. 14, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La corte d’appello giudica in collegio di tre magistrati, designati dal presidente della corte tenendo conto delle loro competenze professionali, della natura del procedimento e della data di cessazione dei giudici in relazione alla prevedibile durata del processo. Nel rispetto del principio di immutabilità del giudice e per assicurare la ragionevole durata del processo, il presidente può nominare un componente supplente, il quale partecipa ai lavori del collegio e può giudicare nei casi di impedimento o di cessazione dalle funzioni di un magistrato.».
– All’art. 17, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma 2 bis:
«2 bis. Nel rispetto del principio di immutabilità del giudice e per assicurare la ragionevole durata del processo, il Sommo Pontefice, nel corso dell’anno giudiziario in cui il presidente è tenuto a rassegnare le dimissioni, può nominare un presidente aggiunto, il quale coadiuva il presidente nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 7, ha funzioni vicarie, presiede i collegi nei giudizi di prevedibile durata ultrannuale e subentra nella carica al momento della cessazione del presidente.».
– All’art. 19, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«La corte di cassazione è costituita da quattro cardinali nominati per un quinquennio dal Sommo Pontefice, il quale designa fra essi il presidente, nonché da due o più giudici applicati, nominati per un triennio con le modalità e nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 8.».
– All’art. 19, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 1 bis:
«La nomina dei magistrati della corte ai sensi del comma precedente determina la contestuale decadenza dei componenti designati secondo le disposizioni previgenti.».
– All’art. 19, al comma 2, in fine, le parole «ai sensi del comma precedente» sono sostituite dalle parole «ai sensi del comma 1.».
– All’art. 19, al comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole:
«Nel rispetto del principio di immutabilità del giudice e per assicurare la ragionevole durata del processo, il presidente può nominare un componente supplente, il quale partecipa ai lavori del collegio e può giudicare nei casi di impedimento o di cessazione dalle funzioni di un magistrato.».
– All’art. 21, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. In caso di impedimento del presidente della corte di cassazione, lo sostituisce il cardinale facente parte della corte più anziano per nomina o, in caso di parità, per età.
2. In caso di impedimento di un giudice, il presidente della corte di cassazione provvede a sostituirlo con uno degli altri giudici della medesima corte.».
– All’art. 22, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma 2 bis:
«2 bis. Nel rispetto del principio di immutabilità del giudice e per assicurare la ragionevole durata del processo, il Sommo Pontefice, nel corso dell’anno giudiziario in cui il presidente è tenuto a rassegnare le dimissioni, può nominare un presidente aggiunto, il quale coadiuva il presidente nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 7, ha funzioni vicarie, presiede i collegi nei giudizi di prevedibile durata ultrannuale e subentra nella carica al momento della cessazione del presidente.».
Questo decido e stabilisco, nonostante qualsiasi disposizione in contrario.
Dispongo che la presente Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” venga promulgata mediante pubblicazione nel quotidiano L’Osservatore Romano ed entri in vigore il giorno successivo.
Dal Vaticano, 12 aprile dell’anno 2023, undicesimo di Pontificato.
FRANCESCO