Lo IOR si rinnova: a meno di quattro anni dall’ultima revisione dello Statuto, l’Istituto per le Opere di Religione cambia per adeguarsi alla nuova Costituzione apostolica Praedicate Evangelium: durata quinquennale dei mandati con la possibilità di rinnovarli una volta soltanto, struttura di governo più snella con ruoli meglio definiti tra i diversi organi per evitare sovrapposizioni o duplicazioni di attività. È quanto emerge dal chirografo di Papa Francesco e dal nuovo Statuto, resi noti martedì 7 marzo, con i quali viene rinnovato lo IOR, il cui scopo, si afferma, è “di provvedere alla custodia e all’amministrazione dei beni mobili ed immobili ad esso trasferiti o affidati da persone fisiche o giuridiche e destinati ad opere di religione o di carità”.
Le principali modifiche contenute nei due testi riguardano dunque l’armonizzazione della durata quinquennale e la rinnovabilità dei mandati nei vari organismi, che sarà possibile soltanto una volta (dunque al massimo per dieci anni). Il carattere non simultaneo del mandato dei componenti della Commissione cardinalizia e del Consiglio di Sovrintendenza, l’inserimento di una specifica previsione in materia di conflitti di interesse: quest’ultima prevede che “ciascun componente del Consiglio di Sovrintendenza si astiene dal partecipare alle votazioni relative a delibere rispetto alle quali abbia un interesse, attuale o potenziale, per conto proprio o di terzi”.
Un’altra modifica riguarda una più chiara definizione e distinzione dei rispettivi ruoli e responsabilità degli organi dell’Istituto. Al Consiglio di Sovrintendenza spetta la definizione delle linee strategiche, delle politiche generali e della supervisione sull’attività dello IOR. Mentre al Direttore Generale spetta la gestione e l’amministrazione dell’Istituto. Infine, il cambiamento della Direzione che da organo collegiale, composto dal Direttore e dal Vicedirettore, diventa ente monocratico composto dal solo Direttore Generale. Pertanto, il Vicedirettore cessa di essere organo di governo per diventare una “funzione”, che il Direttore Generale potrà delegare ad uno dei dirigenti.
Il Direttore Generale continua a essere nominato dal Consiglio di Sovrintendenza e approvato dalla Commissione Cardinalizia, ma d’ora in poi “sulla base di una rosa di almeno tre candidati idonei”. Potrà essere assunto a tempo indeterminato o determinato.