La riforma delle prelature personali e l’Opus Dei

Cosa implica il recente motu proprio di Papa Francesco

prelature personali

Papa Francesco sta realizzando pienamente uno dei punti centrali del suo pontificato: portare a termine una profonda riforma del Vaticano che faciliti la missione evangelizzatrice della Chiesa. Per fare questo, tra tanti altri impegni, Francesco sta rivedendo approfonditamente il diritto canonico (penale, procedurale, matrimoniale, vita religiosa) perché è consapevole che una buona legge genera armonia e unità, garantisce sicurezza giuridica alle istituzioni e aumenta l’efficacia. A questo ideale risponde la recente riforma delle prelature personali del Codice di Diritto Canonico. La creazione delle prelature personali (decreto Presbyterorum Ordinis, 10), come realtà ecclesiastiche per la distribuzione del clero e per l’adempimento di peculiari compiti apostolici, è stato uno dei grandi contributi pastorali del Concilio Vaticano II e della legislazione postconciliare, paragonabile alla creazione delle persone giuridiche da parte del diritto canonico medievale, molto prima che lo facesse il diritto secolare.

La funzione delle prelature personali

Dando vita alle prelature personali, il Concilio Vaticano II ha scelto di incorporare nella Chiesa l’allora moderno principio di funzionalità, come terzo pilastro, come complemento degli altri due grandi pilastri: i principi di personalità e di territorialità. Il principio di funzionalità giustifica e legittima la creazione di istituzioni ecclesiastiche per coprire un’urgente esigenza pastorale riconosciuta come tale dalla gerarchia della Chiesa: assistere cristiani perseguitati, migranti, pazienti con malattie contagiose, gruppi sociali emarginati, aiutare la ricostruzione in una zona di guerra, o promuovere la chiamata universale alla santità, cuore del messaggio del Vaticano II, come nel caso dell’Opus Dei, l’unica prelatura esistente, eretta da Giovanni Paolo II più di quarant’anni fa. In questi compiti peculiari lavoreranno talvolta solo sacerdoti, ma altre volte, come nel caso dell’Opus Dei, sacerdoti e laici insieme, come espressione carismatica specifica dell’unità del Popolo di Dio.

Attorno a questa idea brillante e rivoluzionaria, molto in linea con quanto avveniva nel diritto secolare, si sviluppò presto un appassionato dibattito canonico sulla natura giuridica delle prelature personali, che fin dalla loro nascita richiedevano di reinterpretare, arricchire e progredire nella comprensione dei dualismi territorialità-personalità, carisma-gerarchia, sacerdozio-laicità con cui tradizionalmente ha operato il diritto della Chiesa.

Il dibattito dei canonisti

Così, alcuni canonisti tendevano a considerare le prelature come circoscrizioni pastorali quasi diocesane, assimilabili, ma non identificabili, alle Chiese particolari, sottolineandone in tal modo il carattere gerarchico. Altri concepirono le prelature personali come enti a base associativa per una migliore formazione, incardinazione e distribuzione del clero al servizio delle Chiese particolari e, quindi, assimilabili, ma non identificabili, alle associazioni clericali. Si cercava così di evidenziare soprattutto la componente associativa e clericale delle prelature personali. Purtroppo, la mancanza di accordo tra i canonisti su questo punto centrale ha ostacolato il processo di creazione di nuove prelature personali al servizio di compiti pastorali specifici nella Chiesa.

L’orientamento del Papa

Con il nuovo ordinamento delle prelature, Papa Francesco ha chiarito alcune questioni o evidenziato altre già conosciute e accettate sul piano canonico. Le nuove norme chiariscono molto bene che le prelature non sono strutture gerarchiche quasi-diocesane e, quindi, non possono essere assimilate alle Chiese particolari. Contrariamente a quanto pensavano alcuni canonisti, la riforma assimila espressamente le prelature ad associazioni clericali pubbliche di diritto pontificio con diritto di incardinare il clero. Questo è forse il punto centrale della riforma.

Per evidenziare questa assimilazione, la riforma stabilisce anche che il prelato, più che un Ordinario della prelatura, come avevano sottolineato Paolo VI e Giovanni Paolo II, sia un moderatore con poteri giurisdizionali per incardinare sacerdoti, erigere un seminario e guidare il ministero al servizio della finalità della prelatura. D’altra parte, si ricorda e sottolinea che i laici che lavorano al servizio della prelatura sono fedeli delle diocesi e continueranno a farne parte. Questo punto era ed è fuori discussione.

Assimilare non è identificare

Mi sembra importante sottolineare che assimilare nel diritto non significa identificare, ma ricercare un “primum analogatum”, un concetto primario che serva da riferimento a chi interpreta e applica la legge. Si può assimilare, agli effetti legali, un residente in un paese con due anni di residenza a un cittadino, ma un residente non è un cittadino nativo. Ai fini giuridici la convivenza può essere assimilata al matrimonio civile, ma non sono identificabili. Un figlio biologico e un figlio adottivo possono e devono essere assimilati, ai fini giuridici, ma non sono identificabili. L’assimilazione è una tecnica legislativa che evita ripetizioni inutili, facilita l’interpretazione e consente lo sviluppo ordinato delle istituzioni nascenti. Ma identificare compiutamente gli elementi assimilati è un errore che finisce per snaturare la componente più debole.


Dire che le prelature possono essere assimilate a certe associazioni clericali dimostra, in definitiva, che esse non sono associazioni costitutivamente clericali, ma piuttosto un’altra cosa. È che, per cogliere la natura delle prelature personali, è necessario andare al principio di funzionalità, non solo al principio associativo. È la missione, il compito specifico a cui è orientata, che determina il modo di organizzarsi.

Molti dei servizi o compiti apostolici peculiari delle prelature saranno più carismatici che gerarchici (è il caso dell’Opus Dei e così lo ha ricordato recentemente Francesco) e altri il contrario. Tutto va bene o dovrebbe andare bene. Ma non dobbiamo dimenticare che ogni realtà ecclesiale è entrambe le cose, con intensità diverse. Il gerarchico promuove l’unità nella diversità, il carismatico, invece, la diversità nell’unità.

La presenza dei laici

È proprio qui che si inserisce la presenza dei laici. È ovvio che non c’è spazio per prelature personali senza clero. Ma non si può chiudere la porta all’incorporazione dei laici nelle prelature personali quando questa è un’esigenza del carisma, come nel caso dell’Opera. L’Opus Dei è una famiglia composta da laici e sacerdoti, donne e uomini, sposati e celibi, ricchi e poveri. Il principio di funzionalità (la missione specifica) integra il principio di territorialità e determina il modo di organizzarsi.

Quando Giovanni Paolo II eresse l’Opus Dei in prelatura personale, riconobbe il carisma donato da Dio a san Josemaria per promuovere la chiamata universale alla santità in mezzo al mondo e lo elevò alla categoria di compito necessario nella Chiesa, perché coincide con il messaggio centrale del Concilio Vaticano II. Per questo creò la prima prelatura, composta da sacerdoti e laici, i primi incardinati e gli altri incorporati, sempre al servizio delle rispettive diocesi. Con questa approvazione rispondeva anche all’aspirazione del fondatore: trovare una formula giuridica adeguata al carisma specifico dell’Opus Dei.

Che questa prelatura possa essere assimilata a certe associazioni clericali è, lo ripeto, una tecnica giuridica del tutto accettabile. Ma un’interpretazione clericale, clericalista, se posso, della riforma che non solo assimilasse, ma identificasse la prelatura con un’associazione clericale, snaturerebbe il carisma essenzialmente laico dell’unica prelatura creata quarant’anni fa dalla Santa Sede. Del resto, un’eccessiva clericalizzazione della riforma, o un eccesso di accademismo che chiudesse gli occhi su una realtà pastorale già esistente, contravverrebbe allo spirito evangelizzatore e sinodale che Papa Francesco promuove fin dall’inizio del suo pontificato.

Rafael Domingo Oslé è docente all’Università di Navarra