Già da tempo
Con la quale vengono mutate alcune norme del
Codice dei Canoni delle Chiese Orientali
relative ai Vescovi che hanno raggiunto gli ottanta anni di età
nel Sinodo dei Vescovi delle rispettive Chiese sui iuris
Già da tempo alcuni Patriarchi, Arcivescovi Maggiori e Vescovi hanno fatto notare al Dicastero per le Chiese Orientali le difficoltà emerse nei Sinodi dei Vescovi delle Chiese Patriarcali e Arcivescovili Maggiori, a causa del numero di Vescovi emeriti che ad essi partecipano con voce attiva, specialmente nell’elezione dei Vescovi e dei Capi e Padri delle rispettive Chiese sui iuris.
Questi Gerarchi hanno chiesto alla Sede Apostolica di emanare una norma che escluda dal voto deliberativo al compimento degli ottanta anni i Vescovi membri del Sinodo dei Vescovi.
Ai Patriarchi, agli Arcivescovi Maggiori, ai Vescovi eparchiali e agli Esarchi ordinati Vescovi in carica non si applicherà la norma, pur avendo compiuto gli ottanta anni di età.
Accogliendo l’invito dei Gerarchi e dopo aver consultato il Dicastero per le Chiese Orientali e il Dicastero per i Testi Legislativi, ho deciso di modificare i cann. 66, § 1, 102, 149 e 183 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.
Considerate, pertanto, le necessità e il bene delle Chiese Patriarcali e Arcivescovili Maggiori,
dispongo quanto segue:
Art. 1. Il can. 66, nel primo paragrafo, è modificato nel modo seguente: «§ 1. Nella elezione del Patriarca hanno voce attiva tutti e soli i membri del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, fermo restando il can. 102, § 3».
Art. 2. Al can. 102, dopo il § 2, si inserisce un nuovo paragrafo, di modo che la norma sia così formulata:
«§ 3. Eccetto i Patriarchi e i Vescovi eparchiali ancora in ufficio, compiuti gli ottanta anni di età, i Vescovi perdono il voto deliberativo nel Sinodo dei Vescovi, e anche nell’elezione dei Patriarchi, dei Vescovi e dei candidati agli uffici di cui nel can. 149.
§ 4. Per la trattazione di determinati affari possono essere invitate dal Patriarca, a norma del diritto particolare o col consenso del Sinodo permanente, altre persone, specialmente Gerarchi non Vescovi ed esperti, al fine di esprimere le loro opinioni ai Vescovi riuniti nel Sinodo, fermo restando il can. 66, § 2».
Art. 3. Il can. 149 è modificato nel modo seguente: «Per adempiere l’ufficio di Vescovo eparchiale, di Vescovo coadiutore, o di Vescovo ausiliare fuori dei confini della Chiesa patriarcale, il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale elegge, fermo restando il can. 102, § 3 e, a norma dei canoni sulle elezioni dei Vescovi, alcuni candidati, almeno tre, e li propone per la nomina, a mezzo del Patriarca, al Romano Pontefice, osservando il segreto da parte di tutti coloro che in qualsiasi modo hanno conosciuto l’esito della elezione, anche nei confronti dei candidati».
Art. 4. Il can. 183, nel primo paragrafo, è modificato nel modo seguente: «§ 1. Fermo restando il can. 102, § 3, fatta canonicamente la convocazione, […]».
Quanto ho deliberato con questa Lettera Apostolica, ordino che abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di speciale menzione, e che sia promulgato tramite pubblicazione su L’Osservatore Romano, entrando in vigore dopo un mese dalla pubblicazione e quindi inserito in Acta Apostolicae Sedis.
Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 16 aprile dell’anno 2023, II Domenica di Pasqua, undicesimo del Pontificato.
FRANCESCO