Falso misticismo e abusi spirituali, gruppo di lavoro creato in Vaticano

Del gruppo di studio faranno parte membri dei Dicasteri della Dottrina della Fede e dei Testi Legislativi. L’obiettivo è quello di “classificare” il reato di abuso spirituale, pervenendo ad una determinazione più adeguata in questioni legate alla spiritualità e ad presunti fenomeni soprannaturali

Il cosiddetto “falso misticismo” appare nei regolamenti del Dicastero per la Dottrina della Fede [DDF] in un contesto ben preciso: quello delle questioni legate alla spiritualità e ai presunti fenomeni soprannaturali, oggi appartenenti alla Sezione Dottrinale: “problemi e comportamenti legati alla disciplina della fede, come casi di pseudomisticismo, presunte apparizioni, visioni e messaggi attribuiti a origine soprannaturale…” (art. 10, 2).

In questo contesto, il “falso misticismo” si riferisce ha proposte spirituali che danneggiano l’armonia della visione cattolica di Dio e del nostro rapporto con il Signore. Proprio in questo senso appare nel Magistero, ad esempio, nell’enciclica Haurietis Aquas dove Papa Pio XII rifiuta come “falso misticismo” quella concezione di Dio presente nei gruppi giansenisti che, nella loro spiritualità, non tenevano conto del mistero l’Incarnazione.

“Non è dunque giusto dire che la contemplazione del Cuore fisico di Gesù impedisca il contatto più intimo con l’amore di Dio, perché ritarda il progresso dell’anima sulla via che conduce direttamente al possesso delle virtù più eccellenti. La Chiesa respinge pienamente questo falso misticismo, così come, sull’autorità del nostro predecessore Innocenzo XI, d. m., condannava la dottrina di coloro che affermavano: «Essi (le anime di questo cammino interiore) non dovrebbero fare atti d’amore alla beata Vergine, ai Santi o all’umanità di Cristo; poiché come questi oggetti sono sensibili, tale è anche l’amore verso di essi. Nessuna creatura, nemmeno la Beata Vergine e i Santi, deve avere posto nel nostro cuore; perché Dio vuole occuparla e possederla soltanto»» (Cart. enc.Haurietis Aquas, 15 maggio 1956, IV: AAS 48 [1956], 344).

Non esiste alcun reato classificato sotto il nome di “falso misticismo” nel diritto ecclesiastico, sebbene l’espressione sia talvolta usata dai canonisti in un senso strettamente correlato ai reati di abuso.

D’altro canto, nelle nuove Regole per procedere nel discernimento di presunti fenomeni soprannaturali, il DDF ha precisato che «l’uso di presunte esperienze soprannaturali o di riconosciuti elementi mistici come mezzo o pretesto per esercitare un controllo sui fenomeni deve essere considerato di particolare gravità morale”. Tale considerazione consente di valutare come circostanza aggravante la situazione ivi descritta qualora si verifichi contestualmente ai delitti.


Allo stesso tempo, è possibile qualificare il reato di “abuso spirituale”, evitando l’espressione troppo ampia e polisemica di “falso misticismo”.

Si propone di affidare il compito di analizzare questa possibilità, e di presentare proposte concrete, al Dicastero per i Testi Legislativi e al DDF, costituendo un gruppo di lavoro presieduto dal Prefetto del Dicastero per i Testi Legislativi.

Vittorio Manuele Card. Fernandez
Prefetto

Ex Audientia Die 22/11/2024
Francesco

Il Prefetto del Dicastero per i Testi Legislativi ha accolto la proposta e procede alla costituzione del previsto Gruppo di Lavoro, composto dai membri indicati da entrambi i Dicasteri, per adempiere al più presto al compito loro affidato.